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    LA SOCIETA’ SEMPLICE – IL “SOCIO D’OPERA”

    In un precedente ns contributo, abbiamo evidenziato come la società semplice possa diventare un buon strumento per la pianificazione patrimoniale o per il passaggio generazionale.

    Ora cerchiamo di dare risalto al tema del SOCIO D’OPERA, con tutte le cautele del caso.

     

    Chi è il SOCIO D’OPERA?

    E’ colui che si impegna ad eseguire una prestazione di lavoro.

     

    Come si contempla tale figura in questo contesto?

    Si può inserire tra i soci qualcuno che abbia delle competenze che, oltre a determinare un ruolo di garanzia e di controllo per gli obiettivi societari, possano essere anche un efficace supporto ai giovani (nuove generazioni).

     

    Nel codice civile troviamo:

    – all’art. 2247, la possibilità che un socio non conferisca capitali o beni, ma la propria attività lavorativa;

    – all’art. 2263 co.2, il fatto che la ripartizione degli utili a favore del socio d’opera, ove non sia determinata dal contratto, possa essere stabilita dal giudice secondo equità e la precisazione che la sopravvenuta impossibilità di prestare l’opera rappresenti una causa (facoltativa) di esclusione del socio

     

    COSA PUO’ FARE IL SOCIO D’OPERA

    • si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze a beneficio della società;
    • può qualificarsi come amministratore della società;
    • può godere della fiducia del “fondatore”.

    Al socio d’opera può essere esclusa la responsabilità illimitata, a sua tutela, nonché può essere inserita la precisazione che determinate decisioni “rischiose” sotto questo profilo (ad esempio il ricorso  all’indebitamento) siano assunte senza il consenso del socio d’opera.

     

    TRATTAMENTO ECONOMICO RISERVATO AL SOCIO D’OPERA

    Argomento complesso e delicato.

    Nei patti sociali si devono delineare chiaramente i seguenti aspetti:

    • se al socio d’opera spetti una retribuzione (anche fissa) per l’attività svolta;
    • la misura della sua partecipazione agli utili e alle perdite;
    • i diritti allo stesso spettanti in caso di liquidazione della quota o di liquidazione della società (sul tema della partecipazione alla liquidazione, la dottrina si è detta favorevole alla clausole che escluda il socio d’opera dalla distribuzione dell’avanzo liquidatorio — tema complesso!!)

    Di solito, al socio d’opera “qualificato” viene assegnato un compenso fisso su base annua, oltre ad una eventuale componente variabile legata all’andamento dell’utile di esercizio, contenendo il quantum spettante in caso di scioglimento del vincolo particolare o della società.

    In che modo prevedere l’uscita dalla società del socio d’opera?

    Prevedendo specifiche clausole di esclusione del socio  d’opera (ad esempio facendo riferimento alla mancata partecipazione alla gestione della società e alla mancata prestazione dell’opera promessa).

    Infine si ricorda l’importanza di considerare che la partecipazione del socio d’opera non possa circolare liberamente inter vivos o mortis causa.

     

    CONCLUSIONE

    E’ un tema questo molto delicato e complesso, per questo occorre molta attenzione e prudenza – infatti le clausole pattizie di cui tanto la giurisprudenza si è occupata, spesso divergono dalle norme citate e da quelle giuslavoristiche.

     

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    … “metti in moto il cambiamento”….inizia con un passo….

     

    Per VO-IM | Vocazione ImpresaExperiential Key

    Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore