
NOVITA’ SUI FORNITORI EUROPEI DI SERVIZI DI CROWFUNDING – Consultazione pubblica sugli orientamenti di Vigilanza della Banca d’Italia
Il Regolamento crowdfunding istituisce la nuova categoria dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, intermediari vigilati, che devono ottenere apposita autorizzazione per svolgere tale attività.
Lo stesso obbligo di autorizzazione si impone anche agli altri intermediari (come banche, imprese di investimento, istituti di pagamento e di moneta elettronica, e intermediari finanziari 106 TUB), oltre alle loro attività tipiche, intendono gestire direttamente una piattaforma di crowdfunding.
Nei suoi Orientamenti vi sono le aspettative della Banca d’Italia sulle modalità con cui questi soggetti dovrebbero uniformarsi alle previsioni (contenute nel Regolamento 2020/1503/Ue, attuato a livello nazionale con il DLgs. 30/2023) in materia di:
– governo societario;
– controlli interni;
– valutazione dell’idoneità degli esponenti;
– due diligence sui titolari dei progetti.
Pur non essendo vincolanti, quando i fornitori adottassero misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti, è previsto che lo comunichino alla Banca d’Italia al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione e, successivamente, durante la comunicazione periodica all’autorità di vigilanza, tramite l’invio della relazione sulla struttura organizzativa.
Per saperne di più:
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…. “metti in moto il cambiamento”….inizia con un passo….
Per VO-IM:
Autore Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore