
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (D.L. 23/2020, articolo 12-ter)
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è possibile rivalutare i beni d’impresa (per categorie omogenee) con efficacia fiscale, pagando una imposta sostitutiva del 10% (beni non ammortizzabili) o del 12% (beni ammortizzabili); la riserva da rivalutazione, in sospensione di imposta, può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni (agricoli ed edificabili) è anch’essa stata riproposta. La rivalutazione consiste nella possibilità di assumere al posto del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva calcolata sul “valore di perizia” previsto per: Partecipazioni societarie in società non quotate; Terreni agricoli o edificabili.
Rivalutazione Beni di Impresa
Come previsto dalle varie norme emanate in precedenza, possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa, i seguenti soggetti, in possesso dei citati beni al 1° gennaio 2023:
- le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività commerciali o professionali;
- le società semplici e gli enti ad esse assimilate;
- gli enti non commerciali;
- i non residenti non aventi una stabile organizzazione in Italia.
In conformità a quanto previsto dal menzionato comma 108, per effettuare concretamente la rivalutazione, i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2023, devono far redigere una perizia giurata di stima da un professionista abilitato, attestante il valore del bene al 1° gennaio 2023.
Sempre entro il 15 novembre 2023, occorre versare, mediante il modello F24, un’imposta sostitutiva (12% su beni materiali e 10% su beni immateriali), prevista dal successivo comma 109, da calcolare sull’intero valore indicato nella perizia giurata.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere anche frazionato in tre quote annuali di pari importo, aggiungendo alla seconda e alla terza rata, con scadenza rispettivamente al 15 novembre 2024 e al 15 novembre 2025, gli interessi al tasso annuo del 3%, decorrenti dal giorno successivo al 15 novembre 2023.
Rivalutazione Partecipazioni non quotate
Al fine di perfezionare di rivalutazione delle partecipazioni non quotate, è necessario che il contribuente, entro la scadenza del 15 novembre 2023, abbia a disposizione una perizia di stima del valore della partecipazione (qualificata e non qualificata) predisposta da parte di un professionista abilitato e abbia pagato l’imposta sostitutiva (unica soluzione o la prima rata).
Imposta Sostitutiva Rivalutazione Quote Societarie: si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate, con l’aliquota del 16%. Tale aliquota vale sia per le partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86) e per quelle non qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del DPR n. 917/86). In caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà.
Opzione Per Versamento Rateale: in caso di opzione per il versamento rateale, entro la data del 15 novembre 2023 deve essere versata solo la prima rata. Le rate successive: scadranno, rispettivamente alla stessa data dei due anni successivi.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarci!
____________________________________________________________________________________________________
…. “metti in moto il cambiamento”….inizia con un passo….
Per VO-IM:
Autore Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore