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    SPECIALE Milleproroghe – Antifrodi – Energia – Conversione Milleproroghe

    Il D.L. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2022, pubblicata sul S.O. n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022.

    Di seguito una sintesi dei principali interventi di interesse. 

    Proroga approvazione bilanci

    Viene estesa l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall’articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.

    Riduzione capitale sociale

    Viene modificato l’articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale)

    – NB per i Clienti interessati al tema seguiranno approfondimenti personalizzati.

    Sospensione ammortamenti

    Modificando l’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021.

    – NB: per i Clienti che potrebbero usufruire di tale possibilità, si riferirà dopo aver compiuto approfondimenti e specifiche valutazioni in merito.

    Innalzamento limite del contante

    Viene modificata la previsione di cui all’articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

    Intervenendo sull’articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio

    Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.

    Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell’anno 2022

    Viene modificato l’articolo 1, L. 234/2021 e in particolare:

    al comma 55, relativo all’importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le pmi, è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6 marzo 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

    1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante, come previsto dall’articolo 7, comma 3, D.M. 6 marzo 2017;
    2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;

    al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le PMI, viene eliminato il riparto dell’importo dei 210.000 milioni di euro tra stock di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l’importo in questione sia destinato a entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.

    Viene, inoltre, introdotta nell’articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020, la nuova lettera m-ter) prevedendo che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straordinaria, di cui alle precedenti lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell’anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

    Modifiche al D.Lgs. 231/2007

    Vengono introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 231/2007, in merito alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare:

    – per effetto dell’introduzione all’articolo 19, comma 1, lettera a), del nuovo n. 4-ter), viene disposto che per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4, Regolamento delegato (UE) 2018/389, consentono al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti e il soggetto tenuto all’obbligo di identificazione è tenuto in ogni caso ad acquisire il nome e il cognome del cliente;

    – per effetto della sostituzione integrale del comma 3, articolo 38, D.Lgs. 231/2007 viene previsto che nel contesto delle segnalazioni di operazioni sospette, l’Autorità giudiziaria è tenuta ad adottare le misure necessarie ad assicurare che siano mantenute riservate, oltre all’identità dei segnalanti, anche l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, nonché il contenuto delle medesime. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del P.M. né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU. Inoltre, il nuovo comma 3-bis prevede la reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi rivela indebitamente l’identità del segnalante ovvero notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione del segnalante.

    Liquidità imprese appaltatrici

    Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’articolo 207, comma 1, D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30%.

     

    Per VO-IM:

    Autore Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore