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    AGGIORNAMENTO MODELLO 231 DOPO IL NUOVO DECRETO WHISTLEBLOWING

    Con l’avvento del nuovo D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing vanno aggiornati i modelli organizzativi “231.Il Decreto Whistleblowing non delimita l’applicazione dell’istituto ai soli enti/società dotate di un modello organizzativo e alle sole segnalazioni relative ad illeciti o violazioni rilevanti per la responsabilità ex Decreto 231, ma, come abbiamo visto in un ns precedente contributo, estende l‘obbligo di attivare un sistema per segnalare violazioni del diritto nazionale e dell’Unione Europea (oltre che agli enti pubblici) a tutti gli enti privati che:

    • nell’ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dal settore di appartenenza;
    • rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea – elencati nell’allegato al Decreto Whistleblowing – in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati.

    Di conseguenza molte delle imprese soggette alla nuovo D.Lgs 24/2023 dovranno organizzarsi per predisporre i modelli organizzativi 231; altre che già avevano istituito il Mod. 231 si troveranno invece a doverlo adeguare alle nuove norme inserendo idonee procedure di gestione delle segnalazioni, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

    Si comprende quanto sarà importante riflettere in merito all’identificazione del soggetto o dell’ufficio (interno o esterno) che abbia le giuste competenze anche tecniche, per la gestione delle segnalazioni, essendo l’attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”) tipicamente circoscritta alle violazioni rilevanti per il Decreto 231.

    Sarà anche importante:

    • determinare i processi dei flussi informativi tra l’ODV e le altre funzioni aziendali (ad esempio, risorse unane, legale, ecc.) che potranno essere coinvolte nelle verifiche interne sulle segnalazioni, per  garantire la riservatezza del segnalante e delle altre persone coinvolte
    • valutare l’idoneità dei canali precedentemente attivati, pensando alla possibilità di utilizzare piattaforme informatiche, e integrare le procedure di gestione delle segnalazioni con i dettami del Decreto Whistleblowing
    • pensare ad una adeguata comunicazione esterna e di formazione interna sul whistleblowing, per  diffondere una cultura della segnalazione intesa quale strumento di compliance e responsabilità sociale di impresa.

    In definitiva, con il Decreto Whistleblowing l‘implementazione di un sistema di segnalazione non rappresenta più solo un elemento di etica aziendale, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico che, se non adempiuto, può essere sanzionato. L’ANAC infatti potrà applicare al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro se accerta, tra l’altro, che:

    – sono state commesse ritorsioni;

    – la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

    – è stato violato l’obbligo di riservatezza;

    non sono stati istituiti canali di segnalazione;

    -non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o le procedure adottate non sono conformi al Decreto;

    – non è stata svolta l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

     

     

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    Se sei tra i soggetti obbligati a tale nuovo processo, ti sei già attivato? Vuoi saperne di più? 

    …. “metti in moto il cambiamento”….inizia con un passo….

     

    Per VO-IM:

    Autore Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore