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    BONUS SPONSORIZZAZIONI sportive dal 10 agosto al 15 novembre 2024

    Si riapre la possibilità di effettuare investimenti agevolati per campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, se tali investimenti vengono effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.

    Il credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, può essere usufruito da imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali: l’investimento minimo è pari a euro 10.000.

     

    Si ricorda che le “leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche” devono avere particolari requisiti:

    – devono organizzare campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche;

    – ovvero devono essere società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;

    – devono avere ricavi di cui all’articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro;

    – devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;

    – NON devono aver aderito al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398.

     

    L’agevolazione è fruibile solo se i pagamenti degli investimenti vengono effettuati in modalità tracciata, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

     

    Il beneficio in questione – credito di imposta – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di apposita istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196.

    NOTA BENE:

    Qualora risultino insufficienti le risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

    L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei regolamenti “de minimis”.

     

    Rif.ti:

    art. 4 del DL 113/2024 (c.d. DL “omnibus”)

    art. 81 del DL 104/2020

     

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    ..”metti in moto il cambiamento”….inizia con un passo..

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    Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore