CYBER RISK E RESPONSABILITÀ: LA SICUREZZA INFORMATICA ENTRA NEL CDA
Con la Direttiva NIS2 (Dlgs 138/2024) la cybersicurezza diventa un dovere di governance. Gli amministratori che non proteggono adeguatamente l’azienda rischiano in prima persona.
Il nuovo scenario: la sicurezza digitale è responsabilità dei vertici
La Direttiva europea NIS2, recepita in Italia con il Dlgs 138/2024, segna una svolta: la cybersicurezza entra ufficialmente nei consigli di amministrazione.
Amministratori e imprenditori non possono più limitarsi a “delegare al tecnico” la gestione dei rischi informatici.
Come chiarisce la circolare Assonime n. 23 del 4 novembre 2025, i vertici aziendali sono personalmente responsabili se non adottano misure adeguate per proteggere i dati, i sistemi e le infrastrutture digitali.
Chi non si tutela rischia di pagare di tasca propria – con sanzioni, revoca dalla carica o risarcimenti.
Obblighi a carico delle imprese
Il nuovo quadro normativo impone numerosi adempimenti per aziende pubbliche e private. Tra i principali:
- iscrizione alla piattaforma dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);
- nomina dei responsabili interni per la sicurezza informatica;
- definizione di un piano di gestione del rischio cyber (con circa 100 misure di base);
- formazione di vertici, manager e dipendenti;
- monitoraggio continuo dell’efficacia delle misure adottate;
- segnalazione immediata di eventuali incidenti informatici alle autorità competenti.
Gli investimenti in sicurezza non sono più facoltativi: devono entrare a bilancio come voce strategica.
Chi è responsabile
Assonime chiarisce che la cybersicurezza è affidata agli organi amministrativi e direttivi:
- Nelle società di capitali, al Consiglio di Amministrazione (CdA) o all’Amministratore Unico (AU);
- Nelle strutture con Amministratore Delegato (AD), la responsabilità operativa è sua, ma il CdA conserva il dovere di vigilanza e intervento.
Non è obbligatorio nominare un esperto di sicurezza informatica nel CdA, ma tutti gli amministratori devono possedere competenze digitali adeguate per comprendere, approvare e monitorare le decisioni in materia cyber.
Deleghe e poteri: la responsabilità non si trasferisce
La circolare Assonime precisa che anche in presenza di deleghe, la responsabilità rimane condivisa:
- Gli amministratori devono approvare le misure di sicurezza e verificarne l’attuazione;
- L’AD deve definire la strategia e supervisionare la gestione dei rischi;
- Gli amministratori non delegati rispondono comunque se non esercitano la dovuta vigilanza.
In caso di inadempienze, ACN può comminare sanzioni amministrative e interdittive non solo all’ente, ma anche alle persone fisiche con ruoli decisionali.
Le sanzioni: dal portafoglio alla carriera
Le conseguenze per chi non si mette in regola sono pesanti:
- Sanzioni pecuniarie e interdittive a carico di società e amministratori;
- Revoca dell’organo amministrativo su richiesta dei soci o del collegio sindacale;
- Responsabilità civile con risarcimento dei danni verso società, soci e creditori;
- Possibile incapacità temporanea a svolgere funzioni dirigenziali per chi non rispetta le diffide dell’ACN.
Assonime chiarisce che gli amministratori non delegati non sono automaticamente colpevoli, ma possono esserlo se ignorano rischi evidenti o non intervengono.
Doveri stringenti: meno discrezionalità, più azione
Il Dlgs 138/2024 riduce i margini di discrezionalità gestionale.
Gli amministratori devono obbligatoriamente:
- inserire tra le finalità aziendali la gestione del rischio cyber;
- adottare un approccio multirischio e proporzionato alle dimensioni dell’impresa;
- implementare le misure di base definite dall’ACN, con adeguato sviluppo tecnico e documentale.
Non bastano dunque buone intenzioni: servono procedure, documenti e verifiche periodiche.
Cybersicurezza e privacy: due facce della stessa medaglia
La circolare Assonime evidenzia un aspetto chiave: la sicurezza informatica è strettamente legata alla protezione dei dati personali (GDPR).
Gli obblighi previsti da NIS2 e dal Regolamento europeo sulla privacy si applicano in modo complementare: un’azienda non può essere conforme all’uno se trascura l’altro.
Conclusioni: il cyber risk è un rischio d’impresa
La morale è chiara: la cybersicurezza non è più solo un tema tecnico, ma una questione di governance e responsabilità personale.
Gli organi amministrativi devono stanziare fondi adeguati, acquisire competenze digitali e strutturare modelli organizzativi solidi.
Tagliare sui costi della sicurezza oggi significa aumentare i rischi economici, legali e reputazionali domani.
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VOIM – Valore Opportunità Identità Metodo
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Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore