FINANZIARIA 2026: MODIFICA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI
Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali
Viene novellato l’art. 58, comma 2, TUIR, con l’obiettivo di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.
Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. regime PEX, di cui all’art. 87, TUIR, con l’ulteriore previsione per cui è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro.
Viene novellato anche il successivo art. 59, TUIR, stabilendo quale regola generale che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal comma 1-bis, tali utili concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio nella misura del 58,14%.
Nello specifico, il nuovo comma 1-bis, lett. a) e b), comporta l’applicazione del regime di esclusione agli utili relativi a:
– una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. A tal fine, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell’art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
– titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.
Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e tenuto conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall’imprenditore in misura almeno pari al 5% del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.
Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES
Viene novellato l’art. 87, TUIR, modificando il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95% (c.d. regime PEX) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.
Nello specifico, viene inserito il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il regime di esenzione al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Viene sostituito il comma 3 dell’art. 87, TUIR, prevedendo che l’esenzione al 95% si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell’art. 86, commi 1, 2 e 3, TUIR, relativamente:
– alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
– ai titoli e altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, di valore non inferiore a 500.000 euro;
– ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, TUIR.
Viene novellato anche l’art. 89, commi 2 e 3, TUIR, definendo il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.
Modificando il comma 2 viene stabilita quale regola generale che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lett. a) del nuovo comma 2.1, non concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio della società ricevente nella misura del 95% del loro ammontare.
Inoltre, è previsto che la medesima esclusione al 95% si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lett. b) del nuovo comma 2.1.
Il nuovo comma 2.1, lett. a) e b), prevede che il regime di esclusione si applica agli utili relativi:
– a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. A tal fine, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1, n. 1), 2, c.c., tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
– ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Analogamente, vengono apportate modifiche anche al comma 3 dell’art. 89, TUIR.
Più precisamente, modificando il primo periodo, è previsto che l’esclusione pari al 95% dell’ammontare percepito nell’esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:
– agli utili provenienti da società o enti non residenti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., tenuto conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
– alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti, purché non residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, TUIR.
Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 3, viene previsto che sono esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:
– gli utili provenienti da società o enti non residenti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, TUIR;
– le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, TUIR.
In entrambi i casi, l’applicazione del regime di esclusione al 50% è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 47-bis, comma 3, TUIR, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. a).
Pertanto, in tali ipotesi è richiesta l’ulteriore condizione che la società o ente residente detenga direttamente o indirettamente, per il tramite di una società controllata, una partecipazione almeno pari al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Tale requisito della partecipazione almeno pari al 5% (valore fiscale non inferiore a 500.000 euro) deve sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50%, applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscalità privilegiata secondo i criteri di cui all’art. 47-bis, TUIR, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. a), art. 47-bis, TUIR. In tal caso, si ricorda che al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.
Infine, sostituendo la lett. a) nel comma 3-bis dell’art. 89, TUIR, è stabilito che l’esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. a) e b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109, TUIR.
Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi
L’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973, viene sostituito prevedendo che la ritenuta dell’1,20%, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:
– sono soggetti all’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai Decreti emanati ex art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996;
– sono residenti negli Stati di cui sopra;
– tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR. Perciò deve trattarsi di partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
– qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, quelli corrisposti in relazione agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Conseguentemente, viene modificata la disposizione contenuta nell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025, con la disposizione sostituita al comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Decorrenza e modalità di calcolo dell’acconto
Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sempre dal 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:
– plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’art. 73, TUIR;
– plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR;
– proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.
A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO).
Infine, in merito al criterio per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), applicando il c.d. criterio storico, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Antonella Rodella – Co-Founder (Commercialista, Revisore Contabile, Consulente Aziendale)
VOIM – Valore Opportunità Identità Metodo
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Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore