
Fondo di garanzia per le PMI
Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria.
Contestualmente, vengono apportate le seguenti modifiche:
a) la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le PMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
b) si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro – anziché 80.000 euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
c) si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le c.d. “mid cap”.
I soggetti finanziatori saranno tenuti a versare al Fondo di Garanzia, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di rilascio delle garanzie, un premio aggiuntivo rispetto a quello dovuto per la singola operazione. I criteri e le modalità di attuazione del premio saranno definiti da un successivo decreto del MIMIT e del MEF.
Tali modifiche si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia deliberate a partire dal 1° gennaio 2025. Le stesse percentuali si applicano anche alle richieste presentate prima di tale data, purché non ancora deliberate.
La definizione di mid-cap sarà valida sia per le garanzie su singole operazioni finanziarie sia per quelle relative a portafogli di finanziamenti, minibond e obbligazioni.
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Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore