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    Investimenti in beni strumentali: pianificazione e opportunità da valutare entro il 31.12.2022

    Il 31.12.2022 scade il termine entro il quale i soggetti con partita iva hanno l’opportunità di acquistare o prenotare gli investimenti in beni strumentali cosiddetti “genericio “ex superammortamento” per usufruire del correlato credito d’imposta pari al 6%. Si ricorda che la prenotazione deve avvenire con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo.

    Per l’acquisto di beni della “Industria 4.0”, sebbene l’agevolazione valga fino 2025, merita una valutazione la verificare dell’opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 oquanto meno, di prenotare gli stessi entro tale datacon effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

    INDIVIDUAZIONE EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO

    >> principio di competenza <<

    – per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;

    – per i beni in leasing rileva la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario; ovvero, qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

    Non assume rilevanza la data del riscatto

    – per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;

    – se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:

      • alla data di ultimazione dei lavori;
      • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.

    In particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale/ultrannuale del contratto.

     

    CREDITO D’IMPOSTA 6% ACQUISTO BENI “generici” – IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (art. 1 commi 1054 e 1055 L. 178/2020)

    Per l’acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi diversi da quelli “Industria 4.0”, effettuati da imprese o lavoratori autonomi, spetta il credito d’imposta del 6%:

    • fino al 31.12.2022;

    ovvero

    • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

    Limite massimo costi ammissibili:

    € 2.000.000 beni materiali

    € 1.000.000 beni immateriali

     

    CREDITO D’IMPOSTA BENI “INDUSTRIA 4.0” – IMPRESE

    Beni materiali

    Importo investimento Beni materiali nuovi Industria 4.0 Tabella A

    Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021

    (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)

    comma 1056

    Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022

    (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

    comma 1057

    Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025

    (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)

    comma 1057-bis

    Fino a € 2.500.000 50% 40% 20%
    Superiore a

    € 2.500.000 fino a

    € 10.000.000

    30% 20% 10%

    Superiore a

    € 10.000.000 fino a

    € 20.000.000

    10% 10% 5% (*)
    limite massimo costi complessivamente ammissibili

    € 20.000.000

    limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

    limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili

    € 20.000.000

    (*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto: nella misura del 5% del costo; fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

    Beni Immateriali

    Beni immateriali nuovi Industria 4.0 Tabella B

    Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021

    comma 1058

    Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022

    (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1058 e art. 21, DL 50/22

    Investimento 1.1.2023 – 31.12.2023

    (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058

    Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024

    (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis

    Investimento 1.1.2025 – 31.12.2025

    (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter

    20%

    50% 20% 15%

    10%

    limite massimo costi ammissibili

    € 1.000.000

    limite massimo costi ammissibili

    € 1.000.000

    limite massimo costi ammissibili

    € 1.000.000

    limite massimo costi ammissibili

    € 1.000.000

    limite massimo costi ammissibili

    € 1.000.000

     

    QUALI ADEMPIMENTI SONO NECESSARI

    Nelle fatture inerenti gli acquisti dei suddetti beni agevolati, bisogna indicare la seguente dicitura:

    Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020

    NOTA BENE

    L’Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo / interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento“.

    E’ necessario CONSERVARE SEMPRE la documentazione che attesti l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

    Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è inoltre necessario:

    • disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali  ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

    Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000;

    • trasmettere al MISE un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

    UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

    Il credito d’imposta per tutti gli investimenti in argomento è utilizzabile solo in compensazione con il mod. F24.

    Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato:

    • in 3 rate di pari importo.
    • a decorrere dall’anno di entrata in funzione / interconnessione.

    Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

    Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

     

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    … “metti in moto il cambiamento”….inizia con un passo …

     

    Per VO-IM:

    Autore Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore