PATTO DI FAMIGLIA E IMPOSIZIONE INDIRETTA: COSA CAMBIA CON LE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE
Le pronunce del 2026 ridefiniscono i confini dell’esenzione fiscale e chiariscono il regime delle attribuzioni compensative.
Aprile 2026 — A cura di VOIM
Riferimenti: Cass. n. 6614/2026 · Cass. n. 4376/2026 · Cass. n. 6612/2026
Il patto di famiglia è uno strumento giuridico pensato per favorire il passaggio generazionale dell’impresa in modo stabile e anticipato. Tre recenti sentenze della Corte di Cassazione fanno chiarezza su due aspetti centrali: quando spetta l’esenzione fiscale e come vengono tassate le somme versate ai legittimari non assegnatari.
1. Il controllo deve essere pieno e immediato
L’esenzione dall’imposta di successione e donazione (art. 3, co. 4-ter del TUS) si applica solo se il trasferimento garantisce al legittimario assegnatario il controllo di diritto della società, ovvero integra un controllo già esistente. Ciò significa il trasferimento di più del 50% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
La Cassazione (n. 6614/2026) ha negato l’agevolazione in un caso in cui il disponente si era riservato — tramite usufrutto — il diritto agli utili e il voto sulla loro distribuzione. Poiché tale delibera incide in modo rilevante sulla vita societaria, i beneficiari non potevano considerarsi titolari del controllo effettivo. Anche i patti parasociali stipulati successivamente sono irrilevanti: il controllo deve sussistere fin dall’atto del trasferimento.
2. Non serve cedere l’intera partecipazione
Con la sentenza n. 4376/2026, la Cassazione ha confermato che l’esenzione può applicarsi anche a trasferimenti parziali di quote o azioni, purché l’operazione complessiva assicuri la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Nel caso esaminato, una riorganizzazione familiare complessa — con due società e più figli coinvolti — è stata ritenuta idonea a garantire la continuità d’impresa, nonostante la presenza di un socio terzo con il 23,5% della partecipazione.
3. Le attribuzioni compensative: franchigie più favorevoli del previsto
Le somme che il legittimario assegnatario versa agli altri legittimari non rientrano nell’esenzione, ma beneficiano di un regime agevolato: aliquota e franchigia si calcolano in base al rapporto tra il disponente e i legittimari non assegnatari, non tra fratelli. In pratica, si applica la franchigia padre-figlio (€ 1.000.000) anziché quella tra fratelli (€ 100.000), con un’aliquota del 4% invece del 6%.
Esempio pratico: partecipazioni del valore di € 2.000.000, due figli. Il legittimario assegnatario compensa l’altro con € 1.000.000. Applicando la franchigia padre-figlio, l’imposta è pari a zero. Se si fosse applicata la disciplina ordinaria tra fratelli, l’imposta sarebbe stata € 54.000 (€ 900.000 × 6%).
4. Un limite ancora aperto
Rimane un aspetto problematico: nella prassi, spesso è il disponente a provvedere direttamente alla liquidazione dei legittimari non assegnatari, in luogo dell’assegnatario. Dal punto di vista fiscale, questa soluzione genera una doppia liberalità imponibile. Il decreto legislativo 139/2024 avrebbe potuto risolvere il problema, ma l’occasione non è stata colta — un limite concreto che in molti casi frena l’utilizzo dello strumento.
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Antonella Rodella – Co-Founder
VOIM – Valore Opportunità Identità Metodo
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Antonella Rodella – Consulente Aziendale Commercialista Revisore